L’Associazione Ferao con sede in via XXIX Gennaio 14, Colleferro, nella sua qualità di editore del sito La Nuova Tribuna, nell’ambito della propria autonomia ed in esecuzione delle leggi vigenti, per la raccolta di propaganda elettorale per le elezioni del 8 e 9 giugno 2024, porta a conoscenza degli utenti il seguente Codice di Autoregolamentazione:
1–Nei 45 giorni consentiti dalla legge 22/02/2000 n.28 così come decreto nel regolamento di esecuzione su indicato (fino al 06/06/2024 con espressa esclusione dal giorno 7 giugno 2024) l’Editore raccoglierà inserzioni elettorali da pubblicare su lanuovatribuna.org secondo le regole tutte sottoindicate.
2-Le inserzioni di propaganda elettorale dovranno essere relative a:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi, delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra i candidati. Tutte le inserzioni dovranno recare la seguente dicitura: “Messaggio elettorale”.
Non saranno accettate inserzioni pubblicitarie elettorali pure e semplici cioè le pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o disegni di inviti al voto non accompagnati da adeguata ancorché succinta presentazione politica dei candidati e/o di linee, ovvero non accompagnati da una critica motivata nei confronti dei competitori. Per tali inserzioni vi è un espresso divieto legislativo.
3-La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere presentata agli agenti pubblicitari della testata La Nuova Tribuna o tramite l’email commerciale@lanuovatribuna.org.
4–Le richieste di inserzioni elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione e le eventuali posizioni di rigore, etc., dovranno pervenire (anche in formato elettronico e via email) di norma quattro giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.
5– Il costo (Iva al 4 percento compresa per i committenti elettorali) degli spazi pubblicitari elettorali sulle pagine web de lanuovatribuna.org è di 20 euro al giorno per modulo delle proporzioni di 340 (larghezza) : 250 (altezza) – qualora il modulo abbia proporzioni diverse, il prezzo sarà riproporzionato –, che sarà adattato per la migliore consultazione degli articoli, e che può comprendere – nello stesso spazio – anche l’eventuale pubblicazione di video forniti dal committente. La tariffa è indipendente dalla posizione in cui sarà pubblicato il banner nel sito. Il costo è altresì di 50 euro (compresa iva al 4% per i committenti elettorali) per i pubbliredazionali. Non si praticano sconti quantità, né altri sconti.
Il PAGAMENTO dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione con bonifico bancario intestato a Associazione Ferao. Il mancato adempimento comporterà automaticamente la mancata accettazione della pubblicazione.
Al fine di GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DI ACCESSO IN CONDIZIONI DI PARITA’ e la distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne abbiano fatto richiesta, in caso di esaurimento dello spazio sufficiente sarà attuata la seguente procedura:
a) l’Editore comunicherà ai richiedenti l’eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data o le date indicate. L’Editore concorderà con l’inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la pubblicazione in altra data; se ciò non fosse possibile l’Editore procederà ad una riduzione proporzionale degli spazi richiesti onde garantire l’accesso a tutte la categorie interessate.
b) Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, l’Editore si riserva, per garantire concretamente la possibilità dell’accesso in condizioni di parità nonché l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta, di ristabilire una pari condizione per i richiedenti, procedendo nel modo indicato nel precedente punto a).
7–La vendita sarà effettuata presso l’Editore. Nei testi degli avvisi pubblicitari dovrà apparire il “COMMITTENTE RESPONSABILE SIG. (persona fisica)…”(come da art.3, 2° comma, legge 10/12/93 n. 515). Gli ordini, come da art.3 legge 10/12/93 n.515 e successive integrazioni, dovranno essere effettuati (e quindi firmati) da:
a) i segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, previa la loro identificazione ed attestazione della qualifica;
b) i candidati o loro mandatari. Qualora il committente della propaganda elettorale a favore di uno o più candidati sia un gruppo, un’organizzazione, un’associazione di categoria, un movimento, un partito, etc., occorre la preventiva autorizzazione (scritta) del candidato o del suo mandatario. La fattura andrà emessa a:
a) segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda;
b) candidati o loro mandatari;
c) organizzazione/associazione di categoria, etc., previa autorizzazione, come sopra indicato.
8 – L’Editore dovrà rifiutare richieste di propaganda elettorale da parte di Enti della Pubblica Amministrazione (come da art. 5 legge 10/12/93 n. 515). Per tutto quanto non meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente.