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Il decreto-legge del Governo è stato pubblicato in Gazzetta: ecco cosa prevedono i quattro articoli di legge
Oggi è stato pubblicato il decreto-legge n. 33/2020. Si tratta “soltanto” di quattro articoli, anche abbastanza chiari, che sono il frutto di un accordo tra lo Stato e le Regioni in conferenza unificata. Il decreto-legge (leggilo qui) è in vigore e produce effetti a partire da lunedì prossimo. Durante la conferenza stampa il Presidente Conte ha menzionato un nuovo DPCM (non ancora pubblicato) e annunciato che non ci sarà più bisogno di autocertificazioni. Lo stesso Presidente ha annunciato che dal 25 maggio riapriranno palestre, piscine e centri sportivi e dal 15 giugno riapriranno teatri, cinema e attività ludico-ricreative per bambini organizzato dagli enti locali.
La libertà di movimento
Le disposizioni sulle libertà e sui poteri delle Regioni e degli enti locali sono tutte contenute nell’articolo 1, articolato in 16 commi. Il decreto-legge dispone che dal 18 maggio cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno delle regioni. Le limitazioni alla mobilità nelle regioni potranno essere stabiliti con DPCM o ordinanze regionali non in via generalizzata ma “solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epiemiologica”.
Gli spostamenti tra le regioni e con l’estero
Fino al 2 giugno saranno vietati gli spostamenti in regioni diverse rispetto a quella in cui ci si trova attualmente. Una deroga è prevista solo per spostamenti per comprovante esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute o per il rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione. Fino al 2 giugno rimangono inoltre vietati gli spostamenti verso l’estero, tranne che per specifici motivi previsti dalla normativa. Dal 3 giugno gli spostamenti tra regioni potranno essere limitati con DPCM o ordinanze regionali a seconda del rischio epidemiologico effettivamente presente in alcune aree. Stesso discorso per gli spostamenti verso l’estero.
Le attività economiche
Da lunedì, inoltre, “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni”. La limitazione è rimandata a DPCM o provvedimenti regionali. Nel Lazio la Regione ha emesso un’apposita ordinanza che trattiamo alla fine dell’articolo.
Il valore dei protocolli e delle linee guida
Quanto a protocolli e linee guida, sono stati già adottati. Viene specificato che in assenza di questi protocolli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Viene inoltre specificato che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli e delle linee guida “determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
I divieti, gli obblighi e le disposizioni rimandate ai DPCM e alle ordinanze
Rimangono inoltre alcuni divieti e obblighi. L’assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietato. Eventi, manifestazioni e spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico si dovranno svolgere seguendo il nuovo DPCM o le nuove ordinanze della Regione. Le riunioni dovranno svolgersi mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le messi si potranno tenere seguendo i protocolli approvati dal Governo. Il sindaco può chiudere temporaneamente specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui non sia possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Continua ad applicarsi la misura della quarantena precauzionale a chi ha avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus. Per quarantene, eventi e manifestazioni, riunioni e funzioni religiose si attendono DPCM o ordinanze attuative. Le attività didattiche vanno svolte con modalità che sarà definita con DPCM o ordinanza regionale.
I positivi al coronavirus dovranno continuare a stare a casa fino all’accertamento della guarigione. Infine le sanzioni. Salvo che non si configuri l’ipotesi di reato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, continueranno ad applicarsi le sanzioni amministrative e la chiusura degli esercizi commerciali da 5 a 30 giorni.
L’ordinanza della Regione Lazio
Di seguito riportiamo quanto previsto dall’ordinanza n. 41 della Regione Lazio. A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:
a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
c. attività artigianali;
d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
f. agenzie di viaggio.
2. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed allegate all’ordinanza (si possono leggere qui).
3. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:
a. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
b. l’attività nautica di diporto;
c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
d. l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
e. l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
f. l’apicultura;
g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.
4. A decorrere dal 18 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici.
5. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:
a. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
6. Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul suolo o da asporto.