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La legittimità costituzionale dell’obbligo di vaccino anti covid è stata rinviata all’esame della Consulta. Intanto tribunali e Tar continuano a pronunciarsi in modo non concorde
Che fine ha fatto l’obbligo vaccinale anti covid? È ancora in vigore per gli over 50 e per chi esercita le professioni sanitarie. Ma da quando è iniziata la guerra in Ucraina l’attenzione sulle pronunce dei giudici si è attenuata. Ci eravamo lasciati alle sentenze dei Tribunali Civili e Penali che dichiaravano illegittimi i DPCM di Conte e Speranza.
Negli ultimi mesi Tribunali Ordinari e Amministrativi hanno emesso ulteriori sentenze non univoche. La notizia più recente riguarda comunque l’invio alla Corte Costituzionale dell’esame dell’obbligo vaccinale anti covid per chi esercita la professione sanitaria.
La decisione del CGA siciliano di di mandare gli atti alla Consulta
La questione nasce a Palermo, dove uno studente tirocinante dell’Università, iscritto a Scienze Infermieristiche, era stato escluso dal tirocinio (leggi qui la notizia). Lo studente ha fatto ricorso al Tar (perdendo) e poi al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione (che è l’analogo siciliano del Consiglio di Stato). La magistratura d’appello ha quindi deciso di rimettere la questione all’esame della Corte Costituzionale.
Il CGA siciliano ha ipotizzato che i dati “non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze ‘che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”.
I criteri citati in merito alla legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale sono tre e sono il frutto di precedenti sentenze della Consulta. Tali criteri sono in sintesi i seguenti (clicca qui per un approfondimento): 1- la tutela della salute pubblica per la collettività; 2- l’assenza di effetti gravi per chi è obbligato a vaccinarsi; 3- la corresponsione di un’equa indennità in favore del danneggiato dal vaccino.
Le altre sentenze dei Tribunali
Negli ultimi due mesi altri tribunali si sono espressi sull’obbligo di vaccinazione e sulla sospensione dei dipendenti non vaccinati. Lo hanno però fatto in modo non univoco. Ad esempio il Tar della Lombardia ha sentenziato che i medici non vaccinati non vanno sospesi ma fatti lavorare da remoto, in telemedicina (qui la notizia).
La vicenda di Ivrea
Il Tribunale del Lavoro di Ivrea ha dichiarato illegittima la sospensione di una lavoratrice che non era stata vaccinata dal medico vaccinatore (qui la notizia). La lavoratrice dell’azienda sanitaria era andata a vaccinarsi perché obbligata dalla legge e per questo aveva rifiutato di firmare il modulo di consenso informato con sgravio di responsabilità.
A quel punto il medico vaccinazione si era rifiutato di vaccinarla. Senza vaccino la lavoratrice era stata sospesa dal lavoro. Il Tribunale ha sentenziato l’illegittimità della sospensione perché l’azienda non aveva preso in considerazione al possibilità di demansionarla.
Il Tar del Lazio: legittima la sospensione dello stipendio
In un altro caso, invece, il Tar del Lazio ha ritenuto legittima la sospensione dello stipendio del lavoratore sospeso. La sentenza è arrivata sul ricorso di oltre cento lavoratori pubblici che erano stati sospesi dal servizio perché non avevano assolto all’obbligo vaccinale. Il Tar del Lazio aveva inoltre ritenuto la questione costituzionale dell’obbligo vaccinale “manifestamente infondata”, non rinviando gli atti alla Consulta.
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