Autonomi, partite IVA, negozi e mutui: cosa prevede il “Cura Italia”

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Oggi è stato pubblicato il decreto “Cura Italia”. Per gran parte delle partite IVA e degli autonomi provvede l’INPS mentre per gli iscritti alle casse professionali si attende il Ministero del Lavoro

Stamattina, dopo una gestazione di giorni, è stato pubblicato il Decreto “Cura Italia”, quello che stanzia 25 miliardi di euro. Nel Decreto c’è di tutto: dalla sanità alla tutela dei lavoratori dipendenti; da una nuova compagnia aerea di bandiera (il ritorno di Alitalia di Stato?) a misure sui processi di ogni tipo; fino alle norme sulla consegna della posta (per le raccomandate non servirà firmare la ricevuta da dare al postino) e all’abolizione dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione medica. Il decreto si prende cura soprattutto dei lavoratori dipendenti, equiparando la quarantena alla malattia e intervenendo sul regime della cassa integrazione straordinaria e in deroga. Alle imprese si concedono soprattutto crediti d’imposta. Per autonomi e professionisti le misure potevano essere francamente migliori.

Il decreto è molto complesso, quindi si raccomanda la consulenza di un professionista. Alcune misure sono però chiare, almeno all’apparenza. Sono quelle che riguardano le indennità per partite Iva con gestione INPS, professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, operatori dello spettacolo, operai agricoli o liberi professionisti con casse previdenziali autonome. Altre misure (che non sono indennità ma crediti d’imposta) sono previste per botteghe e negozi, imprese e anche la sospensione dei mutui. Quanto alle imprese, rimandiamo direttamente al decreto (clicca qui) per una trattazione puntuale, anche per quanto riguarda la sospensione dei contributi previdenziali e delle scadenze fiscali. Qui ci occupiamo delle indennità, del credito d’imposta per botteghe e negozi e della sospensione dei mutui per le persone fisiche. È importante dire che tutte queste agevolazioni vanno chieste e non sono automatiche.

I lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 3. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.

Gli operai agricoli a tempo determinato

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020.

Lavoratori dipendenti del turismo

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.

Liberi professionisti titolari di partita Iva iscritti alla Gestione Separata Inps

1. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

Tutti gli altri autonomi, compresi gli iscritti alle casse professionali obbligatorie

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. Per queste indennità il Ministero del Lavoro dovrà emettere dei decreti specifici.

Botteghe e negozi

“1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Per rendere operativa questa previsione serve un decreto dello Ministero dello Sviluppo Economico.

Mutui

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: “478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione”.

È possibile che su questo specifico punto intervenga il Ministero dell’Economia con un proprio decreto. Nell’attesa sembra che la sospensione del mutuo vada chiesta alla propria banca. Per leggere integralmente il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi: www.gazzettaufficiale.it

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