Chiese, pub, ristoranti, negozi e sale da gioco: i nuovi divieti e obblighi contro il coronavirus

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Il nuovo Decreto in vigore da oggi sospende in tutta Italia cerimonie religiose e funerali, sospende senza deroghe manifestazioni, eventi, spettacoli e l’attività di pub e scuole di ballo, chiude musei e luoghi di cultura e fissa prescrizioni per bar e ristoranti

Aggiornamento: con propria ordinanza, da oggi la Regione Lazio ha sospeso l’attività di piscine, palestre e centri benessere

Il Decreto pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale dà una “stretta” alle norme che erano in vigore dal 4 marzo scorso su tutto il territorio nazionale. La norma d’emergenza contro il coronavirus interviene infatti nel mondo del commercio, delle manifestazioni pubbliche e delle istituzioni culturali fissando regole più rigide e sanzioni dure. La legge è stata spiegata dallo stesso Presidente del Consiglio Conte in conferenza stampa. Il Presidente ha anche annunciato che il Governo ha firmato dei contratti per la “produzione di 500 nuove apparecchiature di terapia intensiva e subintensiva al mese”. “Nello stesso tempo stiamo incrementando le linee produttive della filiera Italia dei dispositivi di protezione individuale”, ha detto Conte, aggiungendo che “questo è il momento dell’autoresponsabilità” e che “tutti dobbiamo tutelare la salute dei nostri cari, dei nostri genitori e dei nostri nonni che sono i più esposti ai rischi di questo virus”.

Le comunicazioni del Presidente Conte

Eventi e manifestazioni sono sospesi senza deroghe sia in luogo pubblico, sia in luogo privato. Anche i musei e gli istituti di cultura devono chiudere. Pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche devono sospendere l’attività pena la sospensione della licenza. Per ristoranti e bar c’è l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell’attività. Raccomandazioni ci sono per gli altri negozi.

Le nuove misure introdotte

Ecco di seguito le novità introdotte dal decreto (clicca qui per leggerlo tutto) che ha efficacia fino al 3 aprile prossimo, che si sommano alla sospensione di convegni e congressi e alla disciplina degli eventi sportivi e dello sport di base, che rimane quella dello scorso 4 marzo.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

(…)

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

d) e’ sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

f) e’ fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

(…)

v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

z) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Estratto Art. 1 – DPCM 8 marzo 2020
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