Coronavirus: dal Governo 185 milioni per 5 mila impianti di ventilazione. Zona protetta: le norme

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Ieri gli atti firmati dal governo sono stati due: l’estensione a tutto il territorio nazionale della “zona di protezione” e la firma di un decreto che stanzia fondi e autorizza assunzioni nel servizio sanitario nazionale. Ecco cosa cambia

Questa mattina sono entrati in vigore due nuove normative d’urgenza. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che estende a tutta l’Italia la “zona di protezione” e un decreto-legge emanato che stanzia 185 milioni di euro per acquistare 5 mila impianti di ventilazione per la respirazione assistita e altri strumenti necessari. Ad essere incaricato di procedere all’acquisto è il Dipartimento di Protezione Civile tramite il soggetto attuatore Consip. Questo secondo decreto (il 14-2019) autorizza inoltre le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale ad assumere personale e stipulare contratti di lavoro autonomo al fine di rafforzare i reparti di terapia intensiva e sub-intensiva.

L’assistenza delle persone e degli studenti con disabilità

Alcune norme sono introdotte anche per favorire l’assistenza di persone alunni disabili, dando agli enti locali l’autorizzazione ad intervenire, pur non assegnando nuovi fondi. Dice infatti il decreto-legge:

“Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all’articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle azioni previste all’articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste. (…) Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”

art. 9 decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020

Le norme della “zona protetta Italia”

Come è noto, le prescrizioni e i divieti della “zona rossa” sono stati estesi a tutta l’Italia (DPCM 9 marzo 2020), tanto che si parla di “Italia zona protetta”. Cosa significa? Vediamolo. La norma più chiara impone che “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni orma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Il campionato di calcio è sospeso (così come tutte le competizioni di ogni ordine e grado). Sospesi anche concorsi, cerimonie religiose e civili. Chiusi i musei e le istituzioni di cultura, scuole e università fino al 3 aprile.

Il decreto dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche se non per necessità, lavoro, e salute mentre a chi ha più di 37,5°C di febbre è “fortemente raccomandato” di rimanere a casa e si potrà circolare soltanto con un’autodichiarazione sui motivi che impongono di non stare a casa (qui la certificazione). Per chi è in quarantena c’è il divieto assoluto di uscire di casa. Ogni attività pubblica è sospesa e sono chiusi pub, discoteche, cinema, teatri, scuole di ballo e sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

Il commercio: dai ristoranti ai centro commerciali

L’attività di ristorazione e bar è consentita soltanto dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Gli altri esercizi commerciali possono proseguire l’attività purché sia rispettata la distanza interpersonale di un metro e anche in questo caso la pena è la sospensione dell’attività.

Una disciplina particolare riguarda i centri commerciali e le strutture di vendita medie e grandi. Questi saranno chiusi nei giorni prefestivi e festivi mentre negli altri giorni dovrà essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale. Anche nei centri commerciali rimarranno aperte farmacie, parafarmacie e negozi di generi alimentari.

Chiuse palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Meeting e congressi sono sospesi fino a dopo il 3 aprile, data entro la quale sono chiuse anche le scuole.

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