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Pena più dura per chi non rispetta la quarantena. Sanzioni amministrative da 400 a 4 mila euro per chi non rispetta i prossimi DPCM e per le attività è prevista anche la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni
Oggi, 25 marzo 2020, è stato pubblicato il nuovo decreto-legge del Governo che entrerà in vigore domani. Si tratta del n. 19 che rivede la normativa di emergenza, la coordina con le Regioni e, per certi versi, la inasprisce. Il decreto-legge, che dà il potere al Presidente del Consiglio di emanare ulteriori DPCM, porta anche delle novità in tema di sanzioni. Infine disciplina l’intervento di Regioni e Comuni stabilendo quando Presidenti e Sindaci possono emettere ordinanze (e quando sono inefficaci).
Per chi infrangerà i divieti dei DPCM a partire da domani (26 marzo) si applicherà una sanzione fissata in un minimo di 400 e un massimo di 3000 euro senza applicare sanzioni penali (tranne in alcuni casi che diremo più avanti). Se però il mancato rispetto delle disposizioni avviene con l’utilizzo di un veicolo la sanzione viene aumentata di un terzo.
Il decreto-legge dispone anche che per gli esercizi commerciali, per gli eventi sportivi ed educativi, per le fiere e i mercati che vìolino i divieti sia applicata anche la sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni. Inoltre “in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.
Trasformate in sanzioni amministrative le denunce fatte fino ad ora
Lo stesso decreto-legge trasforma la pena applicata a chi non ha rispettato il DPCM 11 marzo 2020 fino ad oggi. Le ipotesi di reato contestate dall’11 marzo ad oggi (quindi la denuncia alla Procura per “inosservanza del provvedimento dell’autorità”) sono state trasformate in sanzioni amministrative di 200 euro. Viene meno quindi la sanzione penale.
Arresto per chi non rispetta la quarantena
Rimane la sanzione penale invece, e anzi si inasprisce, per chi vìola la quarantena. Il decreto dispone infatti che in quei casi, a seconda del fatto, sia applicato l’art. 260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie per il quale lo stesso decreto fissa la sanzione penale nell’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da 500 euro a 5000 euro. Oppure si dispone, se più opportuno, l’applicazione dell’art. 452 del Codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che dipende dai fatti, la cui sanzione va dalla reclusione da 6 mesi a tre anni fino anche alla reclusione da uno a 5 anni.